Art. 17
Responsabilità delle persone giuridiche
In vigore dal 15 mar 2017
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’ commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:
a)
un potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
b)
la facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica;
c)
la facoltà di esercitare il controllo all’interno della persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’ a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude l’esercizio dell’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’.
Storico versioni
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