Art. 16

Circostanze attenuanti

In vigore dal 15 mar 2017
Circostanze attenuanti Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie affinché le sanzioni di cui all’ possano essere ridotte nel caso in cui l’autore del reato: a) rinunci all’attività terroristica; e b) fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per: i) prevenire o attenuare gli effetti del reato; ii) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato; iii) acquisire elementi di prova; o iv) impedire che siano commessi altri reati indicati agli articoli da 3 a 12 e all’.
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