Art. 6
In vigore dal 31 gen 2017
1. Per le attività sotterranee in miniera e in galleria gli Stati membri possono avvalersi di un periodo transitorio che termini al più tardi il 21 agosto 2023 per quanto riguarda i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio.
2. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono continuare ad applicare i valori seguenti in luogo dei valori limite stabiliti nell'allegato:
a)
per quanto riguarda il monossido di azoto: i valori limite esistenti stabiliti in conformità all'allegato della direttiva 91/322/CEE;
b)
per quanto riguarda il biossido di azoto e il monossido di carbonio: i valori limite nazionali in vigore al 1o febbraio 2017.
Storico versioni
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