Art. 3

In vigore dal 31 gen 2017
Nell'allegato della direttiva 91/322/CEE, i riferimenti all'acido acetico, al diidrossido di calcio, all'idruro di litio e al monossido di azoto sono soppressi con effetto dal 21 agosto 2018, fatto salvo l', paragrafo 2, lettera a).
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