Art. 7
Strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi
In vigore dal 6 lug 2016
Strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi
1. Ogni Stato membro adotta una strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi che definisce gli obiettivi strategici e le opportune misure strategiche e regolamentari al fine di conseguire e mantenere un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e contempla almeno i settori di cui all'allegato II e i servizi di cui all'allegato III. La strategia nazionale in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi affronta in particolare i seguenti aspetti:
a)
gli obiettivi e le priorità della strategia nazionale in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
b)
un quadro di governance per conseguire gli obiettivi e le priorità della strategia nazionale in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, inclusi i ruoli e le responsabilità degli organismi pubblici e degli altri attori pertinenti;
c)
l'individuazione delle misure di preparazione, risposta e recupero, inclusa la collaborazione tra settore pubblico e settore privato;
d)
un'indicazione di programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
e)
un'indicazione di piani di ricerca e sviluppo relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
f)
un piano di valutazione dei rischi per individuare i rischi;
g)
un elenco dei vari attori coinvolti nell'attuazione della strategia nazionale in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
2. Gli Stati membri possono chiedere l'assistenza dell'ENISA nello sviluppo delle strategie nazionali in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
3. Gli Stati membri comunicano le loro strategie nazionali in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi alla Commissione entro tre mesi dalla loro adozione. A tal fine gli Stati membri possono escludere elementi della strategia riguardanti la sicurezza nazionale.
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