Art. 7 · Strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi

Art. 7

Strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi

In vigore dal 6 lug 2016
Strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi 1.   Ogni Stato membro adotta una strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi che definisce gli obiettivi strategici e le opportune misure strategiche e regolamentari al fine di conseguire e mantenere un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e contempla almeno i settori di cui all'allegato II e i servizi di cui all'allegato III. La strategia nazionale in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi affronta in particolare i seguenti aspetti: a) gli obiettivi e le priorità della strategia nazionale in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; b) un quadro di governance per conseguire gli obiettivi e le priorità della strategia nazionale in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, inclusi i ruoli e le responsabilità degli organismi pubblici e degli altri attori pertinenti; c) l'individuazione delle misure di preparazione, risposta e recupero, inclusa la collaborazione tra settore pubblico e settore privato; d) un'indicazione di programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; e) un'indicazione di piani di ricerca e sviluppo relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; f) un piano di valutazione dei rischi per individuare i rischi; g) un elenco dei vari attori coinvolti nell'attuazione della strategia nazionale in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. 2.   Gli Stati membri possono chiedere l'assistenza dell'ENISA nello sviluppo delle strategie nazionali in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. 3.   Gli Stati membri comunicano le loro strategie nazionali in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi alla Commissione entro tre mesi dalla loro adozione. A tal fine gli Stati membri possono escludere elementi della strategia riguardanti la sicurezza nazionale.
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