Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 11 mag 2016
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica al sistema ferroviario degli Stati membri, che può essere suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale. Riguarda i requisiti di sicurezza per l'intero sistema, compresa la sicurezza della gestione dell'infrastruttura e del traffico, e l'interazione fra le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e altri attori nel sistema ferroviario dell'Unione.
2. La presente direttiva non si applica:
a)
alle metropolitane;
b)
ai tram e ai veicoli leggeri su rotaia, e alle infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli; o
c)
alle reti che sono isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema ferroviario dell'Unione e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché le imprese che operano esclusivamente su tali reti.
3. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione delle misure che adottano in esecuzione della presente direttiva:
a)
l'infrastruttura ferroviaria privata, ivi compresi i binari di raccordoi, utilizzata dal proprietario o da un operatore per le loro rispettive attività di trasporto merci o per il trasporto di persone per fini non commerciali, nonché i veicoli utilizzati esclusivamente su tale infrastruttura;
b)
le infrastrutture e i veicoli destinati a un uso strettamente locale, storico o turistico;
c)
le infrastrutture ferroviarie leggere utilizzate occasionalmente da veicoli ferroviari pesanti nelle condizioni operative del sistema di trasporto ferroviario leggero, soltanto ove è necessario a fini di connettività di quei veicoli soltanto; e
d)
i veicoli utilizzati principalmente nelle infrastrutture ferroviarie leggere ma attrezzati con alcuni componenti pesanti necessari per consentire il transito su una sezione confinata e limitata delle infrastrutture ferroviarie pesanti soltanto a fini di connettività.
4. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere di applicare, se del caso, le disposizioni della presente direttiva alle metropolitane e ad altri sistemi locali, conformemente al diritto nazionale.
Storico versioni
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