Art. 1

Oggetto

In vigore dal 11 mag 2016
Oggetto La presente direttiva stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione e a migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari mediante: a) l'armonizzazione della struttura normativa negli Stati membri; b) la ripartizione delle responsabilità fra gli attori interessati nel sistema ferroviario dell'Unione; c) lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza (CST) e di metodi comuni di sicurezza (CSM) per eliminare gradualmente la necessità di norme nazionali; d) la definizione dei principi per rilasciare, rinnovare, modificare e limitare o revocare i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza; e) l'istituzione da parte di ciascuno Stato membro di un'autorità nazionale preposta alla sicurezza e di un organismo investigativo sugli incidenti e sugli inconvenienti; e f) la definizione di principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria.
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