Art. 1
Oggetto
In vigore dal 11 mag 2016
Oggetto
La presente direttiva stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione e a migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari mediante:
a)
l'armonizzazione della struttura normativa negli Stati membri;
b)
la ripartizione delle responsabilità fra gli attori interessati nel sistema ferroviario dell'Unione;
c)
lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza (CST) e di metodi comuni di sicurezza (CSM) per eliminare gradualmente la necessità di norme nazionali;
d)
la definizione dei principi per rilasciare, rinnovare, modificare e limitare o revocare i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza;
e)
l'istituzione da parte di ciascuno Stato membro di un'autorità nazionale preposta alla sicurezza e di un organismo investigativo sugli incidenti e sugli inconvenienti; e
f)
la definizione di principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria.
Storico versioni
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