Art. 16
Protocolli comuni e formati di dati supportati
In vigore dal 27 apr 2016
Protocolli comuni e formati di dati supportati
1. Tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle UIP ai fini della presente direttiva sono effettuati con un mezzo elettronico che offra sufficienti garanzie rispetto alle misure di sicurezza tecniche e alle misure organizzative relative ai trattamenti da effettuare. In caso di guasto tecnico, i dati PNR possono essere trasferiti con altro mezzo appropriato, purché sia mantenuto lo stesso livello di sicurezza e sia pienamente rispettato il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.
2. Un anno dopo la data di prima adozione da parte della Commissione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati a norma del paragrafo 3, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle UIP ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente e con metodi sicuri conformi a tali protocolli comuni. Tali protocolli sono identici per tutti i trasferimenti, che garantiscano la sicurezza dei dati PNR durante il trasferimento. I dati PNR sono trasferiti in un formato di dati supportato che ne garantisca la leggibilità a tutti gli interessati. Tutti i vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'UIP il protocollo comune e il formato di dati che intendono usare per i loro trasferimenti.
3. La Commissione stabilisce l'elenco dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati e, se necessario, lo adegua mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
4. Il paragrafo 1 si applica, finché non sono disponibili i protocolli comuni e i formati di dati supportati di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. Entro un anno dall'adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato membro provvede affinché siano adottate le necessarie misure tecniche per poter usare tali protocolli comuni e i formati di dati.
Storico versioni
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