Art. 15

Autorità nazionale di controllo

In vigore dal 27 apr 2016
Autorità nazionale di controllo 1.   Ogni Stato membro dispone che l'autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia incaricata di fornire consulenza e di esercitare la sorveglianza, nel suo territorio, riguardo all'applicazione delle disposizioni adottate dagli Stati membri conformemente alla presente direttiva. Si applica l'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI. 2.   Tali autorità nazionali di controllo svolgono le attività di cui al paragrafo 1, così da tutelare i diritti fondamentali in relazione al trattamento dei dati personali. 3.   Ciascuna autorità nazionale di controllo: a) tratta i reclami presentati dagli interessati, svolge le relative indagini e informa gli interessati, entro un termine ragionevole, dello stato e dell'esito del reclamo; b) verifica la liceità del trattamento dei dati, svolge indagini, ispezioni e audit conformemente al diritto nazionale, di propria iniziativa o a seguito di un reclamo di cui alla lettera a). 4.   Ciascuna autorità nazionale di controllo, su richiesta, consiglia l'interessato in merito all'esercizio dei diritti derivanti dalle disposizioni adottate conformemente alla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:681:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo