Art. 63
Recepimento
In vigore dal 27 apr 2016
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 maggio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 maggio 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può disporre che, in via eccezionale, qualora ciò comporti sforzi sproporzionati, i sistemi di trattamento automatizzato istituiti anteriormente al 6 maggio 2016 siano resi conformi all', paragrafo 1, entro il 6 maggio 2023.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, uno Stato membro può, in circostanze eccezionali, rendere un sistema di trattamento automatizzato di cui al paragrafo 2 del presente articolo conforme all', paragrafo 1, entro un termine specificato dopo il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, qualora ciò causi altrimenti gravi difficoltà per il funzionamento di tale particolare sistema di trattamento automatizzato. Lo Stato membro in questione comunica alla Commissione i motivi di tali gravi difficoltà e i motivi del termine specificato entro il quale rende tale particolare sistema di trattamento automatizzato conforme all', paragrafo 1. Il termine specificato non supera in ogni caso il 6 maggio 2026.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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