Art. 25
Registrazione
In vigore dal 27 apr 2016
Registrazione
1. Gli Stati membri dispongono che siano registrati in sistemi di trattamento automatizzato almeno i seguenti trattamenti: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, inclusi i trasferimenti, interconnessione e cancellazione. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire la motivazione, la data e l'ora di tali operazioni e, nella misura del possibile, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati personali, nonché di stabilire l'identità dei destinatari di tali dati personali.
2. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, dell'autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti penali.
3. Su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione dell'autorità di controllo.
Storico versioni
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