Art. 24

Registri delle attività di trattamento

In vigore dal 27 apr 2016
Registri delle attività di trattamento 1.   Gli Stati membri dispongono che i titolari del trattamento tengano un registro di tutte le categorie di attività di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se del caso, di ogni contitolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; d) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; e) se del caso, il ricorso alla profilazione; f) se del caso, le categorie di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale; g) un'indicazione della base giuridica del trattamento, compresi i trasferimenti, al quale sono destinati i dati personali; h) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati personali; i) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all', paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri dispongono che tutti i responsabili del trattamento tengano un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente: a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce e, se del caso, del responsabile della protezione dei dati; b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; c) se del caso, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ove esplicitamente istruito in tal senso dal titolare del trattamento, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale; d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all', paragrafo 1. 3.   I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico. Su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono tali registri a disposizione dell'autorità di controllo.
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