Art. 21
Contitolari del trattamento
In vigore dal 27 apr 2016
Contitolari del trattamento
1. Gli Stati membri dispongono che, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi siano contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza della presente direttiva, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui all', a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo designa il punto di contatto per gli interessati. Gli Stati membri possono designare quale dei contitolari del trattamento possa fungere da punto di contatto unico ai fini dell'esercizio da parte degli interessati dei loro diritti.
2. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che l'interessato possa esercitare i propri diritti a norma delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.
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