Art. 3

Presunzione di innocenza

In vigore dal 9 mar 2016
Presunzione di innocenza Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.
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Presunzione di innocenza (Art. 3 Direttiva (UE) 2016/343) — Testo vigente | Portale Normativo