Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 9 mar 2016
Ambito di applicazione La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:343:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo