Art. 52

Cooperazione in altri settori

In vigore dal 16 dic 2015
Cooperazione in altri settori Gli uffici hanno la facoltà di cooperare efficacemente tra loro e con l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale in tutti i settori delle loro attività diversi da quelli di cui all' che siano rilevanti ai fini della protezione dei marchi d'impresa nell'Unione.
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Cooperazione in altri settori (Art. 52 Direttiva (UE) 2015/2436) — Testo vigente | Portale Normativo