Art. 52
Cooperazione in altri settori
In vigore dal 16 dic 2015
Cooperazione in altri settori
Gli uffici hanno la facoltà di cooperare efficacemente tra loro e con l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale in tutti i settori delle loro attività diversi da quelli di cui all' che siano rilevanti ai fini della protezione dei marchi d'impresa nell'Unione.
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