Art. 50
Comunicazione con l'ufficio
In vigore dal 16 dic 2015
Comunicazione con l'ufficio
Le parti al procedimento o, se nominati, i loro rappresentanti designano un indirizzo ufficiale per tutte le comunicazioni ufficiali con l'ufficio. Gli Stati membri hanno il diritto di esigere che tale indirizzo ufficiale sia situato all'interno dello Spazio economico europeo.
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