Art. 24

Esecuzione forzata

In vigore dal 16 dic 2015
Esecuzione forzata 1.   Il marchio d'impresa può essere oggetto di misure di esecuzione forzata. 2.   Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione dell'esecuzione forzata nei loro registri.
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Esecuzione forzata (Art. 24 Direttiva (UE) 2015/2436) — Testo vigente | Portale Normativo