Art. 23

Diritti reali

In vigore dal 16 dic 2015
Diritti reali 1.   Il marchio d'impresa può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale. 2.   Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione dei diritti reali nei loro registri.
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Diritti reali (Art. 23 Direttiva (UE) 2015/2436) — Testo vigente | Portale Normativo