Art. 18

Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione

In vigore dal 16 dic 2015
Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione 1.   Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d'impresa non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell', dell', paragrafi 1 o 2, o dell', paragrafo 3. 2.   Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d'impresa non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio UE registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell', paragrafi 1 o 4, dell', paragrafi 1 o 2, o dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009. 3.   Qualora il titolare di un marchio d'impresa non abbia il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio d'impresa anteriore nel quadro di un'azione per contraffazione anche se i diritti conferiti dal marchio anteriore non possono più essere fatti valere contro il marchio posteriore.
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Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione (Art. 18 Direttiva (UE) 2015/2436) — Testo vigente | Portale Normativo