Art. 99
Reclami
In vigore dal 25 nov 2015
Reclami
1. Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare ricorsi alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni della presente direttiva da parte di prestatori di servizi di pagamento.
2. Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare ricorso dinanzi a un tribunale in conformità del diritto processuale nazionale, la risposta dell’autorità competente informa il ricorrente dell’esistenza delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) ai sensi dell’.
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