Art. 102

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)

In vigore dal 25 nov 2015
Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite, in conformità della pertinente normativa nazionale e dell’Unione ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (35), procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento, aventi ad oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV della presente direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ad organismi competenti esistenti. Gli Stati membri assicurano che tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) si applichino ai prestatori di servizi di pagamento e coprano anche le attività dei rappresentanti designati. 2.   Gli Stati membri dispongono che i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo collaborino efficacemente per la risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2015:2366:oj#art-102

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) (Art. 102 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo