Art. 103
Sanzioni
In vigore dal 25 nov 2015
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle misure di diritto nazionale di recepimento della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri consentono alle proprie autorità competenti di divulgare al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa applicata per la violazione delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, a meno che tale divulgazione non metta gravemente a rischio i mercati finanziari o arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2015:2366:oj#art-103