Art. 96

Notifica degli incidenti

In vigore dal 25 nov 2015
Notifica degli incidenti 1.   In caso di grave incidente operativo o relativo alla sicurezza, i prestatori di servizi di pagamento lo notificano senza indugio all’autorità competente dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento. Se l’incidente incide o potrebbe incidere sugli interessi finanziari dei propri utenti di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento informa senza indugio i propri utenti di servizi di pagamento dell’incidente e di tutte le misure a disposizione che possono adottare per attenuarne gli effetti negativi. 2.   Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce senza indugio i pertinenti dettagli dell’incidente all’ABE e alla BCE. Tale autorità competente, previa valutazione della rilevanza dell’incidente per le altre autorità del medesimo, lo notifica di conseguenza a queste ultime. L’ABE e la BCE, in cooperazione con l’autorità competente dello Stato membro di origine, valutano la rilevanza dell’incidente per altre autorità nazionali e dell’Unione pertinenti e lo notificano di conseguenza a dette autorità. La BCE notifica ai membri del Sistema europeo delle banche centrali le questioni pertinenti al sistema di pagamento. Sulla base di tale notifica le autorità competenti adottano, se del caso, tutte le misure necessarie per proteggere la sicurezza immediata del sistema finanziario. 3.   Entro il 13 gennaio 2018 l’ABE, in stretta cooperazione con la BCE e previa consultazione di tutti i portatori di interessi - anche quelli del mercato dei servizi di pagamento - tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti, emana, in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti rivolti a ciascuno dei seguenti soggetti: a) i prestatori di servizi di pagamento, per quanto concerne la classificazione degli incidenti gravi di cui al paragrafo 1 e il contenuto, il formato - modelli di notifica standardizzati compresi - e le procedure per la notifica di tali incidenti; b) le autorità competenti, per quanto concerne i criteri relativi alle modalità per valutare la rilevanza dell’incidente e i dettagli della notifica degli incidenti da condividere con altre autorità nazionali. 4.   L’ABE, in stretta cooperazione con la BCE, rivede periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni gli orientamenti di cui al paragrafo 3. 5.   Al momento di emanare e rivedere gli orientamenti di cui al paragrafo 3, l’ABE tiene conto delle norme e/o delle specifiche elaborate e pubblicate dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per i settori che esercitano attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano almeno annualmente alle rispettive autorità competenti dati statistici sulle frodi connesse ai diversi mezzi di pagamento. Tali autorità competenti forniscono questi dati in forma aggregata all’ABE e alla BCE.
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Notifica degli incidenti (Art. 96 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo