Art. 7
Capitale iniziale
In vigore dal 25 nov 2015
Capitale iniziale
Gli Stati membri richiedono agli istituti di pagamento di detenere, all’atto dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprendente uno o più elementi di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e) del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo le modalità seguenti:
a)
quando l’istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 20 000 EUR;
b)
quando l’istituto di pagamento presta i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 50 000 EUR;
c)
quando l’istituto di pagamento presta qualsiasi dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell’allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 125 000 EUR.
Storico versioni
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