Art. 21
Registrazioni
In vigore dal 25 nov 2015
Registrazioni
Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento tengano tutte le registrazioni adeguate ai fini del presente titolo per almeno cinque anni, ferme restando la direttiva (UE) 2015/849 o altre pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.
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