Art. 115
Attuazione
In vigore dal 25 nov 2015
Attuazione
1. Entro il 13 gennaio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione
2. Essi applicano tali misure a partire dal 13 gennaio 2018.
Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
4. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano l’applicazione delle misure di sicurezza di cui agli a decorrere da 18 mesi dopo la data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’.
5. Gli Stati membri non proibiscono alle persone giuridiche che, prima del 12 gennaio 2016, hanno esercitato nei loro territori attività di prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di prestatori di servizi di informazione sui conti ai sensi della presente direttiva, di continuare a esercitare le stesse attività nei loro territori durante il periodo transitorio di cui ai paragrafi 2 e 4 in conformità del quadro normativo attualmente applicabile.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, finché i singoli prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto non rispettino le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4, i prestatori di servizi di informazione sui conti non abusino della loro non conformità per bloccare od ostacolare l’uso di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti per i conti da essi gestiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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