Art. 6

Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico

In vigore dal 25 nov 2015
Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, lettere a), c), d), e) e g), formino parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possano essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti. L'organizzatore e, se del caso, il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico. 2.   Se l'organizzatore e, se del caso, il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi.
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Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico (Art. 6 Direttiva (UE) 2015/2302) — Testo vigente | Portale Normativo