Art. 4

Livello di armonizzazione

In vigore dal 25 nov 2015
Livello di armonizzazione Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso.
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Livello di armonizzazione (Art. 4 Direttiva (UE) 2015/2302) — Testo vigente | Portale Normativo