Art. 6
Livello di protezione
In vigore dal 6 ott 2015
Livello di protezione
L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione delle persone cui si applica la presente direttiva già assicurato dagli Stati membri nei settori disciplinati dalle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE.
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