Art. 5
Modifica della direttiva 2001/23/CE
In vigore dal 6 ott 2015
Modifica della direttiva 2001/23/CE
L', paragrafo 3, della direttiva 2001/23/CE è sostituito dal seguente:
«3. La presente direttiva si applica al trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, a condizione che il cessionario si trovi oppure che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione territoriale del trattato.
La presente direttiva non si applica qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime.»
Storico versioni
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