Art. 7
In vigore dal 9 set 2015
1. Gli non si applicano a tali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:
a)
si conformano agli atti vincolanti dell'Unione che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;
b)
soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell'Unione;
c)
fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell'Unione;
d)
applicano l', paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
e)
si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
f)
si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell', paragrafo 1, lettera f), in conformità di una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi.
2. L' non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.
3. L', paragrafi da 3 a 6, non si applica agli accordi facoltativi di cui all', paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii).
4. L' non si applica alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all', paragrafo 1, lettera f, secondo comma, punto iii).
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