Art. 6

In vigore dal 9 set 2015
1.   Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all', paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri rinviano: — di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell', paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii), — fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica, esclusi i progetti relativi ai servizi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all', paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno, — fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all', paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno. Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali. Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica, se del caso, i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati. 3.   Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, di 12 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all', paragrafo 1, della presente direttiva, se la Commissione, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 288 TFUE. 4.   Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di 12 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all', paragrafo 1, della presente direttiva, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 288 TFUE. 5.   Se il Consiglio adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo è esteso a 18 mesi fatte salve le disposizioni del paragrafo 6. 6.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano: a) se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante; b) se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto; c) all'adozione di un atto vincolante da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione. 7.   I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché: a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, uno Stato membro si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione; oppure b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, uno Stato membro si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari. Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all', i motivi che giustificano l'urgenza delle misure in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa adotta le misure opportune in caso di ricorso abusivo a tale procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione.
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