Art. 10

Notifiche

In vigore dal 15 ott 2014
Notifiche 1.   Ciascuno Stato membro notifica agli organismi ufficiali responsabili degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie per accedere al registro delle varietà dello Stato membro interessato. Ciascuno Stato membro notifica quanto prima alla Commissione l'iscrizione di una varietà nel suo registro delle varietà e ogni altra modifica ivi apportata. 2.   Ciascuno Stato membro, su richiesta, mette a disposizione di un altro Stato membro o della Commissione: a) la descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta delle varietà iscritte nel registro delle varietà dello Stato membro interessato; b) i risultati degli esami delle domande di registrazione delle varietà effettuati dallo Stato membro interessato a norma dell'; c) qualsiasi altra informazione disponibile in merito alle varietà iscritte nel registro delle varietà dello Stato membro interessato o cancellate da detto registro; d) l'elenco delle varietà per le quali sono in sospeso domande di registrazione nello Stato membro interessato.
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Notifiche (Art. 10 Direttiva (UE) 2014/97) — Testo vigente | Portale Normativo