Art. 6

Esame delle domande

In vigore dal 15 ott 2014
Esame delle domande 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui un organismo ufficiale responsabile riceva una domanda di registrazione di una varietà avente una descrizione ufficiale, un esame di tale varietà sia effettuato in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   Sono effettuate prove di coltivazione per stabilire una descrizione ufficiale della varietà. Se tuttavia il richiedente fornisce le informazioni di cui all', paragrafo 3, lettera a), e l'organismo ufficiale responsabile ritiene che tali informazioni dimostrano che sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all', le prove di coltivazione non vengono effettuate. Laddove siano da effettuare prove di coltivazione, l'organismo ufficiale responsabile richiede un campione dei materiali della varietà. 3.   Le prove di coltivazione di cui al paragrafo 2 sono effettuate: a) dall'organismo ufficiale responsabile che riceve la domanda; oppure b) dall'organismo ufficiale responsabile di un altro Stato membro che abbia accettato di effettuare tali prove; oppure c) da qualsiasi persona giuridica a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE. Laddove si applichi il punto c) e le prove siano effettuate nei locali di imprese private, l'organismo ufficiale responsabile provvede affinché non siano applicate misure che potrebbero interferire con l'esame ufficiale. 4.   Le prove di coltivazione sono effettuate in conformità, come minimo, alle seguenti disposizioni per quanto riguarda la pianificazione delle prove, le condizioni di coltura e le caratteristiche della varietà da disciplinare: a) i «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» formulati da consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), applicabili all'inizio dell'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano stati pubblicati protocolli, b) le «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), applicabili all'inizio dell'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano state pubblicate linee guida, c) le disposizioni nazionali. 5.   Se, in base all'esame di cui al paragrafo 1, l'organismo ufficiale responsabile conclude che la varietà in questione soddisfa le condizioni di cui all', esso stabilisce una descrizione ufficiale e iscrive tale varietà nel registro delle varietà.
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Esame delle domande (Art. 6 Direttiva (UE) 2014/97) — Testo vigente | Portale Normativo