Art. 1
Registro dei fornitori
In vigore dal 15 ott 2014
Registro dei fornitori
1. Gli Stati membri tengono e aggiornano un registro dei fornitori, come previsto all', paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE.Tale registro è in appresso denominato «il registro dei fornitori».
In aggiunta ai fornitori registrati in conformità alla presente direttiva, in tale registro figurano i fornitori riconosciuti a norma delle disposizioni nazionali di attuazione dell', paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE.
Se del caso, gli Stati membri mettono a disposizione il registro dei fornitori.
2. Il registro dei fornitori comprende le seguenti informazioni:
a)
il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del fornitore;
b)
le attività a norma dell', paragrafo 9, della direttiva 2008/90/CE, esercitate dal fornitore nello Stato membro interessato, l'indirizzo dei locali utilizzati e i principali generi o specie in questione; nonché
c)
il numero o il codice di registrazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo ufficiale responsabile cancelli una persona fisica o giuridica dal registro dei fornitori se è stabilito che tale persona non esercita più alcuna attività a norma dell', paragrafo 9, della direttiva 2008/90/CE.
Storico versioni
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