Art. 9

Fornitura del servizio di trasferimento

In vigore dal 23 lug 2014
Fornitura del servizio di trasferimento Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano il servizio di trasferimento di cui all’ tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che aprono o detengono un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato nel territorio dello Stato membro interessato.
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Fornitura del servizio di trasferimento (Art. 9 Direttiva (UE) 2014/92) — Testo vigente | Portale Normativo