Art. 9
Fornitura del servizio di trasferimento
In vigore dal 23 lug 2014
Fornitura del servizio di trasferimento
Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano il servizio di trasferimento di cui all’ tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che aprono o detengono un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato nel territorio dello Stato membro interessato.
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