Art. 40

Abrogazione

In vigore dal 23 lug 2014
Abrogazione 1.   La direttiva 96/98/CE è abrogata a decorrere dal 18 settembre 2016. 2.   I requisiti e le norme di prova per l’equipaggiamento marittimo applicabili al 18 settembre 2016 a norma delle disposizioni del diritto nazionale adottate dagli Stati membri al fine di conformarsi alla direttiva 96/98/CE continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 2. 3.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
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Abrogazione (Art. 40 Direttiva (UE) 2014/90) — Testo vigente | Portale Normativo