Art. 40
Abrogazione
In vigore dal 23 lug 2014
Abrogazione
1. La direttiva 96/98/CE è abrogata a decorrere dal 18 settembre 2016.
2. I requisiti e le norme di prova per l’equipaggiamento marittimo applicabili al 18 settembre 2016 a norma delle disposizioni del diritto nazionale adottate dagli Stati membri al fine di conformarsi alla direttiva 96/98/CE continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 2.
3. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:90:oj#art-40