Art. 28

Prodotti conformi che presentano un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente

In vigore dal 23 lug 2014
Prodotti conformi che presentano un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente 1.   Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’, paragrafo 1, uno Stato membro ritiene che l’equipaggiamento marittimo che è conforme alla presente direttiva, presenti tuttavia un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente, chiede all’operatore economico interessato di far sì che tale equipaggiamento marittimo, all’atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro tale termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2.   L’operatore economico garantisce l’adozione di misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati da esso messi a disposizione sull’intero mercato dell’Unione o installati a bordo di navi UE. 3.   Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Le informazioni fornite includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione dell’equipaggiamento marittimo interessato, la sua origine e la catena di fornitura di tale equipaggiamento, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4.   La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no e propone, all’occorrenza, opportune misure. A tal fine si applica, mutatis mutandis, l’, paragrafo 2. 5.   La Commissione trasmette la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.
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