Art. 5
Libera circolazione
In vigore dal 15 mag 2014
Libera circolazione
1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni della presente direttiva.
Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni dell’, paragrafo 3.
2. Uno Stato membro che ha designato un ispettorato degli utilizzatori in base alle prescrizioni stabilite all’ non può, per rischi dovuti alla pressione, vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio, alle condizioni previste dall’, di attrezzature a pressione o di insiemi la cui conformità è stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro in base alle prescrizioni indicate nell’.
3. Gli Stati membri possono esigere, se necessario per un’utilizzazione corretta e sicura delle attrezzature a pressione e degli insiemi, che le informazioni di cui all’allegato I, punti 3.3 e 3.4, siano fornite nella lingua ufficiale dell’Unione che può essere determinata dallo Stato membro in cui l’attrezzatura o l’insieme vengono messi a disposizione sul mercato.
Storico versioni
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