Art. 34

Obblighi operativi degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entità terze riconosciute

In vigore dal 15 mag 2014
Obblighi operativi degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entità terze riconosciute 1.   Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entità terze riconosciute eseguono le valutazioni della conformità conformemente ai compiti di valutazione della conformità di cui agli o all’allegato I, punti 3.1.2. e 3.1.3. 2.   Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell’attrezzatura a pressione alle disposizioni della presente direttiva. 3.   Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità. 4.   Un organismo di valutazione della conformità che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un’attrezzatura a pressione non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all’occorrenza sospende o ritira il certificato. 5.   Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l’organismo di valutazione della conformità limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.
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Obblighi operativi degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entità terze riconosciute (Art. 34 Direttiva (UE) 2014/68) — Testo vigente | Portale Normativo