Art. 32

Modifiche delle notifiche

In vigore dal 15 mag 2014
Modifiche delle notifiche 1.   Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato o un’entità terza riconosciuta non è più conforme alle prescrizioni di cui all’ o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità di notifica, a seconda dei casi, limita, sospende o ritira la notifica, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi. L’autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Qualora accerti o sia informata che un ispettorato degli utilizzatori non è più conforme alle prescrizioni di cui all’ o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità di notifica, a seconda dei casi, limita, sospende o ritira la notifica, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi. L’autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. 2.   Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell’attività dell’organismo notificato, dell’entità terza riconosciuta o dell’ispettorato degli utilizzatori, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato, da un’altra entità terza riconosciuta o da un altro ispettorato degli utilizzatori o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
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Modifiche delle notifiche (Art. 32 Direttiva (UE) 2014/68) — Testo vigente | Portale Normativo