Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 mag 2014
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
«autorità competente», un'autorità o un organo, tra cui possono figurare gli uffici di collegamento di cui all' della direttiva 96/71/CE, designati da uno Stato membro per esercitare le funzioni previste dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva;
b)
«autorità richiedente», l'autorità competente di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza, informazione, notificazione o recupero di una sanzione e/o di un'ammenda di cui al capo VI;
c)
«autorità adita», l'autorità competente di uno Stato membro alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notificazione o recupero di una sanzione e/o di un'ammenda di cui al capo VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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