Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 mag 2014
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «autorità competente», un'autorità o un organo, tra cui possono figurare gli uffici di collegamento di cui all' della direttiva 96/71/CE, designati da uno Stato membro per esercitare le funzioni previste dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva; b) «autorità richiedente», l'autorità competente di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza, informazione, notificazione o recupero di una sanzione e/o di un'ammenda di cui al capo VI; c) «autorità adita», l'autorità competente di uno Stato membro alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notificazione o recupero di una sanzione e/o di un'ammenda di cui al capo VI.
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