Art. 14

Designazione delle autorità competenti

In vigore dal 15 mag 2014
Designazione delle autorità competenti Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, tramite l'IMI, la o le autorità competenti ai fini del presente capo a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri possono, se l'organizzazione dei loro sistemi interni lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa delle richieste e dell'assistenza da fornire alle altre autorità competenti.
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Designazione delle autorità competenti (Art. 14 Direttiva (UE) 2014/67) — Testo vigente | Portale Normativo