Art. 12

Responsabilità di subcontratto

In vigore dal 15 mag 2014
Responsabilità di subcontratto 1.   Al fine di fronteggiare le frodi e gli abusi gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali pertinenti in conformità del diritto e/o della prassi nazionali, possono adottare misure addizionali in modo non discriminatorio e proporzionato, per garantire che nei casi di subcontratto a catena il contraente di cui il datore di lavoro (prestatore di servizi) rientrante nell', paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE è un subcontraente diretto possa, in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, essere tenuto responsabile dal lavoratore distaccato riguardo a eventuali retribuzioni nette arretrate corrispondenti alle tariffe minime salariali e/o contributive dovute a fondi o istituzioni comuni delle parti sociali previsti dalla legge o dai contratti collettivi, nella misura in cui rientrino nell' della direttiva 96/71/CE. 2.   Per quanto riguarda le attività menzionate nell'allegato della direttiva 96/71/CE, gli Stati membri prevedono misure per garantire che nei casi di subcontratto a catena, i lavoratori distaccati possono tenere responsabile il contraente di cui il datore di lavoro è un subcontraente diretto, in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, per il rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   La responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 è limitata ai diritti dei lavoratori acquisiti nell'ambito del rapporto contrattuale tra il contraente e il suo subcontraente. 4.   Gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto dell'Unione, anche prevedere nell'ordinamento nazionale norme più rigorose in materia di responsabilità, in modo non discriminatorio e proporzionato, per quanto riguarda la portata della responsabilità di subcontratto. Gli Stati membri possono altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, prevedere tale responsabilità in settori diversi da quelli di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE. 5.   Gli Stati membri possono, nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4, prevedere che il contraente che abbia assunto gli obblighi di diligenza definiti dal diritto nazionale non sia responsabile. 6.   Invece delle norme in materia di responsabilità di cui al paragrafo 2 gli Stati membri possono adottare altre misure esecutive appropriate, in conformità del diritto e/o delle prassi unionali e nazionali, che permettono, in un rapporto di subcontraenza diretta, sanzioni effettive e proporzionate nei confronti del contraente, per fronteggiare le frodi e gli abusi in situazioni in cui i lavoratori hanno difficoltà ad ottenere i loro diritti. 7.   Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate ai sensi del presente articolo e rendono le informazioni accessibili nelle lingue più opportune, lasciandone la scelta agli Stati membri. Nel caso del paragrafo 2, le informazioni fornite alla Commissione includono gli elementi che stabiliscono la responsabilità nei casi di subcontratto a catena. Nel caso del paragrafo 6 le informazioni fornite alla Commissione includono gli elementi che stabiliscono l'efficacia delle misure nazionali alternative rispetto alle norme in materia di responsabilità di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. 8.   La Commissione monitora attentamente l'applicazione del presente articolo.
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Responsabilità di subcontratto (Art. 12 Direttiva (UE) 2014/67) — Testo vigente | Portale Normativo