Art. 15
Garanzie procedurali
In vigore dal 15 mag 2014
Garanzie procedurali
1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano una decisione sulla domanda per un permesso per trasferimento intra-societario o per il relativo rinnovo e notificano tale decisione per iscritto al richiedente, secondo le procedure di notifica conformemente al diritto nazionale, quanto prima ma non oltre 90 giorni dalla data in cui è presentata la domanda completa.
2. Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni supplementari siano richieste e fissano un termine ragionevole per provvedervi. Il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità competenti abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste.
3. I motivi di una decisione che dichiari inammissibile o che respinga una domanda o che ne rifiuti il rinnovo, sono forniti al richiedente per iscritto. I motivi di una decisione che revochi un permesso per trasferimento intra-societario sono forniti per iscritto al lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario e all'entità ospitante.
4. Qualsiasi decisione che dichiari inammissibile o respinga una domanda, o che rifiuti il rinnovo o revochi un permesso per trasferimento intra-societario è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta sono indicati il tribunale o l'autorità amministrativa presso cui un ricorso può essere presentato nonché i termini entro cui presentarlo.
5. Entro il termine di cui all', paragrafo 1, il richiedente può presentare domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso per trasferimento intra-societario. Gli Stati membri possono fissare un termine massimo di 90 giorni prima della scadenza del permesso per trasferimento intra-societario per la presentazione di una domanda di rinnovo.
6. Ove la validità del permesso per trasferimento intra-societario scada durante la procedura di rinnovo, gli Stati membri consentono al lavoratore trasferito all'interno della società di restare nel loro territorio fino alla decisione delle autorità competenti in merito alla domanda. In tal caso, queste ultime possono rilasciare, ove richiesto dal diritto nazionale, un permesso di soggiorno provvisorio nazionale o un'autorizzazione equivalente.
Storico versioni
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